Buoni fruttiferi, Tribunale Bolzano: Poste deve rimborsare intero valore
Poste Italiane deve rimborsare l’intero valore dei titoli. E’ quanto ha sancito il Tribunale di Bolzano mettendo la parola fine, almeno in primo grado, ad una causa civile tra due risparmiatori, seguiti in giudizio dal CTCU, e Poste Italiane. I due risparmiatori si erano visti costretti ad adire le vie legale dietro il rifiuto dell’Azienda di vedere riconosciuto il rimborso totale indicato sul retro dei buoni fruttiferi sottoscritti nel 2001. Si tratta di due buoni della serie “AC” del valore di Lire 5.000.000 cadauno recanti l’indicazione secondo cui, portati all’incasso decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione, avrebbero garantito la percezione di una somma tripla rispetto al capitale investito. Dopo 10 anni, i due clienti si sono recati presso la filiale per riscuotere quanto loro promesso e garantito, ma Poste Italiane sosteneva che questi buoni erano finiti fuori corso e la rendita dovuta sarebbe stata, in realtà, esclusivamente quella prevista dalle fonti in vigore all’epoca dell’avvenuta sottoscrizione, cioè il 2001.
Il Tribunale nella sentenza di fine novembre ha deciso a favore dei consumatori altoatesini facendo proprio il principio espresso in un’importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite (la n.13979 del 15/06/2007), secondo cui “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere ad un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.
Il Tribunale ha altresì ribadito un altro importante principio sancito dalla menzionata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, e cioè che il rapporto contrattuale instaurato tra attori e Poste Italiane S.p.A è un rapporto, a tutti gli effetti, iure privatorum, cioè di diritto privato, sicché non può esservi dubbio che esso si sia perfezionato e debba essere regolato secondo le condizioni effettivamente proposte da Poste Italiane all’atto della sottoscrizione e, dunque, indubitabilmente, sulle condizioni chiaramente espresse sugli stessi titoli proposti e poi sottoscritti dalle parti attrici